Art. 9.

      1. L'adempimento dei doveri essenziali del culto nel lavoro domestico, il divieto di licenziamento determinato da ragioni di fede religiosa nei luoghi di lavoro, il divieto di indagine sulle opinioni religiose e la nullità di patti o atti diretti a fini di discriminazione religiosa sono regolati dalle disposizioni vigenti in materia.
      2. I contratti collettivi e individuali di lavoro contemplano l'esercizio della libertà religiosa, con riferimento alle sue varie espressioni, come indicate negli articoli 1, 2 e 3.
      3. La macellazione rituale in conformità a prescrizioni religiose è regolata dalla normativa vigente in materia.

 

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